I rapporti di lavoro, costituiti per le attivita' edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:
- per la provincia di Cagliari, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959;
- per la provincia di Nuoro, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959;
- per la provincia di Sassari, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1