I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per il quali e' stato stipulato il contratto collettivo 13 marzo 1959, per i salariati e braccianti agricoli della Valle d'Aosta, sono regolati da norme giuridiche uniforme alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina, nazionale di categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nel contratto di cui al 1° comma dipendenti dalle imprese agricole della Valle d'Aosta
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1