I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, relativamente agli equipaggi arruolati con contratto a compartecipazione, il contratto collettivo nazionale 7 dicembre 1956 e il contratto collettivo nazionale 28 dicembre 1956, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole, tra loro identiche, dei contratti collettivi anzidetti, annessi in un solo testo al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli equipaggi arruolati con contratto a compartecipazione.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1