I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato per la provincia di Gorizia, l'accordo collettivo 21 novembre 1958, relativo alle condizioni e norme di lavoro per gli operai addetti al carico e scarico dei forni per i materiali laterizi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai addetti al carico e scarico dei forni, dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Gorizia.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1