I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali 6 stato stipulato, per la provincia di Livorno, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, relativo allo scarto percentuale fra le retribuzioni minime unificate degli operai di Livorno e Piombino e delle altre localita' della provincia, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della, categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosa stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese industriali della provincia di Livorno.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1