I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 23 luglio 1958;
- per la provincia di Modena, il contratto collettivo integrativo 24 aprile 1957;
- per la provincia di Parma, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1956 l'accordo collettivo 28 luglio 1958, l'accordo collettivo 20 settembre 1959;
- per la provincia di Piacenza, l'accordo collettivo 16 giugno 1954;
- per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 10 dicembre 1953, il contratto collettivo integrativo 29 novembre 1957, gli accordi collettivi 28 luglio 1960, aggiuntivi al contratto collettivo integrativo 29 novembre 1957;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, i minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1