I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo collettivo 18 marzo 1954, relativo alla indennita' di mensa per i dipendenti dalle aziende che effettuano la seconda lavorazione del vetro nella provincia di Bari, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti la seconda lavorazione del vetro nella provincia di Bari.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1