DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1807/1961 - Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane delle province di Padova e Treviso.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane delle province di Padova e Treviso.

Numero 1807 Anno 1961 GU 04.06.1962 Codice 061U1807

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1807

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati:
per la provincia di Padova, l'accordo collettivo aprile 1951, relativo alla determinazione dell'indennita' consumo ferri per i dipendenti dalle aziende artigiane del legno, l'accordo collettivo 10 luglio 1956, relativo all'indennita' vestiario da corrispondere ai dipendenti di alle aziende artigiane marmisti, l'accordo collettivo 21 aprile 1957 per gli operai ed apprendisti dipendenti da aziende artigiane in genere e dell'abbigliamento, l'accordo collettivo 26 aprile 1957, relativo alla determinazione della paga oraria per i lavoratori e apprendisti dipendenti da aziende artigiane, l'accordo collettivo 5 novembre 1957, relativo all'indennita' vestiario e alle indennita' per ferie, festivita', gratifica natalizia, per i dipendenti dalle aziende artigiane di pittori, decoratori e stuccatori, l'accordo collettivo 23 dicembre 1957, relativo alla determinazione della retribuzione per i dipendenti dalle aziende artigiane edili, l'accordo collettivo 21 novembre 1958, relativo alla determinazione delle tariffe di cottimo e della paga giornaliera per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di scope a mano e a macchina;
per la provincia di Treviso, il contratto collettivo 14 febbraio 1959, relativo ai dipendenti da aziende artigiane;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili, per quanto riguarda le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attivita' indicate nel contratto e negli accordi di cui al primo comma, delle province di Padova e Treviso.