I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati, stipulati, per la provincia di Cagliari:
- il contratto collettivo integrativo 20 dicembre 1951 e l'accordo collettivo 12 ottobre 1953 relativi ai salariati fissi dell'agricoltura;
- l'accordo collettivo 28 febbraio 1953 e il contratto collettivo integrativo 4 giugno 1958 relativi ai braccianti agricoli avventizi; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole della provincia di Cagliari.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1