I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e stato stipulato l'accordo collettivo integrativo regionale di lavoro 29 settembre 1959, relativo agli operai addetti alle industrie edilizia ed affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della Valle d'Aosta.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1