DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1797/1961 - Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Genova, Imperia, La Spezia, Savona.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Genova, Imperia, La Spezia, Savona.

Numero 1797 Anno 1961 GU 01.06.1962 Codice 061U1797

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1797

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, relativamente ai lavoranti panettieri:
- per la provincia di Genova, il contratto collettivo integrativo 6 agosto 1945, il contratto collettivo integrativo 11 agosto 1959;
- per la provincia di Imperia, il contratto collettivo integrativo 25 settembre 1959;
- per la provincia di La Spezia, il contratto collettivo integrativo 15 novembre 1950, l'accordo collettivo 9 gennaio 1959;
- per la provincia di Savona, l'accordo collettivo 27 giugno 1956, il contratto collettivo integrativo 1 luglio 1958;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Genova Imperia, La Spezia, Savona.