I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, relativamente ai lavoranti panettieri:
- per la provincia di Genova, il contratto collettivo integrativo 6 agosto 1945, il contratto collettivo integrativo 11 agosto 1959;
- per la provincia di Imperia, il contratto collettivo integrativo 25 settembre 1959;
- per la provincia di La Spezia, il contratto collettivo integrativo 15 novembre 1950, l'accordo collettivo 9 gennaio 1959;
- per la provincia di Savona, l'accordo collettivo 27 giugno 1956, il contratto collettivo integrativo 1 luglio 1958;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Genova Imperia, La Spezia, Savona.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1