I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
per la provincia di Campobasso, il contratto collettivo 11 ottobre 1957, per gli operai addetti ai frantoi oleari per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo 1 ottobre 1959, per gli addetti ai frantoi oleari industriali;
per la provincia di Lecce, il contratto collettivo 25 settembre 1959, per gli operai addetti ai frantoi oleari industriali per la, provincia di Grosseto, l'accordo collettivo 1 ottobre 1959, per i dipendenti da frantoi oleari industriali;
per la provincia di Potenza, l'accordo collettivo 27 ottobre 1958, per gli operai addetti ai frantoi oleari;
per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo 30 novembre 1957, per gli addetti ai frantoi oleari industriali;
per la provincia di Taranto, il contratto collettivo 30 gennaio 1957, per i dipendenti da frantoi oleari industriali;
per la provincia di Teramo, l'accordo collettivo 2 novembre 1957, per i dipendenti da frantoi oleari;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' i stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la frangitura delle olive nelle province di Campobasso. Cosenza, Lecce, Grosseto. Potenza, Reggio Calabria, Taranto e Teramo.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1