I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Pisa:
- l'accordo collettivo 23 dicembre 1940, relativo alla sistemazione salariale dei dipendenti da aziende artigiane;
- l'accordo collettivo i luglio 1947, relativo all'aggiornamento del trattamento salariale dei dipendenti da aziende artigiane;
- l'accordo collettivo 1 dicembre 1947, relativo alla corresponsione della gratifica natalizia ai dipendenti da aziende artigiane;
- l'accordo collettivo 13 luglio 1956, relativo alla rivalutazione dell'indennita' di contingenza per i dipendenti da aziende artigiane;
- per il comune di Vicopisano, l'accordo collettivo 11 febbraio 1957, relativo al trattamento economico per i lavoratori dipendenti da fabbriche artigiane di terraglia e ceramica;
sono regolati da norme, giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili, per quanto riguarda le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale di categoria.
I minimi di trattamento economico e normativi cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attivita' indicate negli accordi di cui al primo comma, della provincia di Pisa e del comune di Vicopisano.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1