I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
per la citta' di Venezia, l'accordo collettivo 28 dicembre 1951, relativo ai lavoranti parrucchieri per signora;
per la citta' di Venezia e per le frazioni di Lido e Murano, il contratto collettivo 22 gennaio 1957, relativo ai lavoranti barbieri, l'accordo collettivo 22 settembre 1958, relativo ai lavoranti barbieri;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti parrucchieri per signora della citta' di Venezia, e di tutti i lavoranti barbieri della citta' di Venezia e delle frazioni di Lido e Murano.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1