DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1788/1961 - Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Cuneo.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Cuneo.

Numero 1788 Anno 1961 GU 30.05.1962 Codice 061U1788

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1788

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Cuneo:
- l'accordo collettivo 3 aprile 1946, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane;
- l'accordo collettivo 3 gennaio 1947, relativo alla perequazione dei salari per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane;
- l'accordo collettivo 7 luglio 1953, relativo all'indennita' di contingenza da corrispondere ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane;
- l'accordo collettivo 19 giugno 1956, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane metalmeccaniche e affini;
- l'accordo collettivo 19 giugno 1956, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del legno e affini l'accordo collettivo 18 luglio 1956, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane edili ed affini;
- l'accordo collettivo 18 luglio 1956, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del marmo, pietra, cemento e affini;
- l'accordo collettivo 2,2 agosto 1958, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane esercenti autotrasporti;
- l'accordo collettivo 22 agosto 1958, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane chimiche e delle materie plastiche;
- l'accordo collettivo 22 agosto 1958, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del gruppo sarti e affini - l'accordo collettivo 22 agosto 1958, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane grafiche;
- l'accordo collettivo 22 agosto 1958, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane per la lavorazione di calzature, pelli, cuoio ed affini e succedanei;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili, per quanto riguarda le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attivita' indicate negli accordi collettivi di cui al primo comma, della provincia di Cuneo.