I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
per la provincia di Asti, il contratto collettivo 17 luglio 1959, relativo agli addetti alla trebbiatura;
per la provincia di Cuneo, l'accordo collettivo 4 giugno 1954, relativo ai dipendenti dai trebbiatori per la provincia di Novara il contratto collettivo 6 giugno 1959, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali che eseguono lavori di trebbiatura e mietitrebbiatura dei cereali estivi;
per la provincia di Vercelli, l'accordo collettivo 1 ottobre 1959, relativo agli addetti ai lavori di mietilegatura e trebbiatura, cereali estivi presso metilegatrici e coppie trebbianti per conto terzi;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti ai lavori di mietitura, trebbiatura e attivita' minori, connesse e comunque considerate nei contratti e negli accordi di cui al primo comma, delle province di Asti, Cuneo, Novara e Vercelli.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1