I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e stato stipulato, per la provincia di Bolzano, il contratto collettivo 15 settembre 1959 relativo ai lavoratori agricoli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nel contratto di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole della provincia di Bolzano.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1