I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo integrativo 1 agosto 1960, relativo ai lavoratori dipendenti dal la industria della lavorazione del legno, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese del legno della provincia di Gorizia.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1