I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Milano, il contratto collettivo integrativo 12 febbraio 1959, relativo al personale dipendente dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di specialita' medicinali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di specialita' medicinali per la provincia di Milano.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1