I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati:
- per la provincia di Asti, il contratto collettivo, 25 luglio 1951, l'accordo collettivo 20 luglio 1952, l'accordo collettivo 13 maggio 1951, l'accordo collettivo 21 luglio 1952;
- per la provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 22 luglio 1958, l'accordo collettivo 10 settembre 1959;
- per la provincia di Torino, il contratto collettivo 31 luglio 1948, il contratto collettivo 2 marzo 1951;
- per la provincia di Vercelli, il contratto collettivo integrativo 23 marzo 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi sopra indicati, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli;
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti delle Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla corte dei conti, addi' 7 maggio 1962.
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 26. - VILLA
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1