I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo 16 febbraio 1959, relativo al personale marittimo in possesso del libretto di navigazione o del foglio di ricognizione che svolge la sua opera su natanti, dipendenti di imprese edili della provincia di Genova che eseguono opere marittime, sono regolate da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto;
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori marittimi in possesso del libretto di navigazione o del foglio di ricognizione, che svolgono la loro opera su natanti, dipendenti dalle imprese edili della provincia di Genova che eseguono opere marittime.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1