DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1787/1961 - Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Benevento, Chieti, Macerata, Potenza, Roma, Salerno, Teramo.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Benevento, Chieti, Macerata, Potenza, Roma, Salerno, Teramo.

Numero 1787 Anno 1961 GU 29.05.1962 Codice 061U1787

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1787

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per la quale sono stati stipulati:
- per la provincia di Ancona, il contratto collettivo 8 aprile 1937;
- per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo 24 maggio 1931;
- per la provincia di Benevento, il contratto collettivo 13 luglio 1937;
- per la provincia di Chieti, il contratto collettivo 4 luglio 1957;
- per la provincia di Macerata, il contratto collettivo integrativo, 26 settembre 1958;
- per la provincia di Potenza, il contratto collettivo 21 settembre 1958;
- per la provincia di Roma, il contratto collettivo integrativo 22 luglio 1959;
- per la provincia di Salerno, il contratto collettivo integrativo 24 maggio 1959;
- per la provincia di Teramo, il contratto collettivo 13 marzo 1952;
sono regolabili da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concerla disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Benevento, Chieti, Macerata, Potenza, Roma, Salerno e Teramo.