I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la Zona Destra Tagliamento, il contratto collettivo 29 gennaio 1957, relativo ai segretari dipendenti dalle societa' esercenti l'attivita' lattiero-casearia, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti e' tutti i segretari dipendenti dalle societa' esercenti l'attivita' lattierocasearia nella Zona Destra Tagliamento.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1