I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati per i dirigenti di aziende commerciali:
per la provincia di Milano, l'accordo collettivo integrativo 29 giugno 1960;
per la provincia di Roma, l'accordo collettivo integrativo 22 maggio 1959, l'accordo collettivo integrativo 29 settembre 1956;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti delle imprese commerciali delle province di Milano e Roma.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1