I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera:
- per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo integrativo 12 marzo 1955;
- per la provincia di Bologna, gli accordi collettivi integrativi 1 aprile 1955, 25 settembre 1956, 10 marzo - per la provincia di Genova, l'accordo collettivo integrativo 30 luglio 1955;
- per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo integrativo 14 novembre 1953:
- per la provincia di Napoli, il contratto collettivo integrativo 11 giugno 1955;
- per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo interativo 31 luglio 1955;
- per la provincia di Treviso, l'accordo collettivo integrativo 10 agosto 1955;
- per la provincia di Venezia, il contratto collettivo integrativo 30 dicembre 1955;
- per la provincia di Verona, l'accordo collettivo integrativo 19 luglio 1955;
sono regolati dai norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera, delle province di Bergamo, Bologna, Genova, Lucca, Napoli, Reggio Emilia, Treviso, Venezia, Verona.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1