I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo collettivo salariale 3 dicembre 1958, relativo ai dipendenti dalle aziende esercenti le industrie di prodotti alimentari vari e della torrefazione del caffe' della provincia di Palermo, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dello accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di prodotti alimentari vari e di torrefazione del caffe' della provincia di Palermo.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1