I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita', per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Caserta, il contratto collettivo 28 novembre 1957, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idrotermale (terme ed imbottigliamento), sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese idrotermali della provincia di Caserta.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1