I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali per la provincia di Parma e' stato stipulato l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, relativo agli operai dipendenti da aziende esercenti l'industria delle conserve animali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese delle conserve animali della provincia di Parma.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1