I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo integrativo 16 febbraio 1960, relativo ai farmacisti non proprietari, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie della provincia di Palermo.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1