I rapporti di lavoro costituiti per le attivita', per 1° quali i stato stipulato, per la provincia di Treviso, l'accordo collettivo 16 settembre 1957, relativo agli apprendisti dell'industria dei manufatti in cemento, sono regolamenti da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli apprendisti dipendenti dalle imprese produttrici dei manufatti in cemento della provincia di Treviso.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1