I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 11 aprile 1947, relativo all'indennita' sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, a n esso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema della provincia di Bologna.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1