I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane, per le quali sono stati stipulati i contratti e gli accordi collettivi sotto elencati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi medesimi, annessi al presente decreto, purche' compatibili, per quanto riguarda le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale:
- per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo 6 marzo 1958 relativo ai dipendenti dalle imprese artigiane, l'accordo collettivo 6 marzo 1958 relativo agli apprendisti dipendenti dalle imprese artigiane, l'accordo salariale 6 marzo 1958 relativo ai dipendenti dalle imprese artigiane e gli accordi collettivi 6 marzo 1958 e 10 novembre 1958 relativi all'applicazione delle variazioni dell'indice del costo della vita alle retribuzioni dei dipendenti dalle imprese artigiane - per la provincia di Como, il contratto collettivo 31 ottobre 1955, l'accordo collettivo 9 maggio 19-56 e l'accordo collettivo 18 giugno 1956 relativi ai dipendenti dalle aziende artigiane;
- per la provincia di Cremona, il contratto collettivo integrativo 18 febbraio 1949, relativo ai dipendenti dalle aziende molitorie artigiane;
- per la provincia di Milano, il contratto collettivo 11 luglio 1949 relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane di fotografia e fotoceramica, l'accordo collettivo 13 dicembre 1958, e l'accordo aggiuntivo in pari data relativi ai dipendenti dalle aziende artigiane metalmeccaniche, di modellisti meccanici, di strumenti musicali, edili, dell'arte del restauro, di riparatori di auto, cicli e motocicli, di installatori di impianti, grafiche del legno, di orafi ed argentieri, di confezioni in serie di imbianchini, verniciatori e struccatori; il contratto collettivo 7 aprile 1959 e l'accordo collettivo 1 ottobre 1959 relativi ai lavoratori a domicilio dipendenti dalle aziende artigiane delle calzature a mano;
- per la provincia di Sondrio l'accordo collettivo 1 maggio 1957 e l'accordo collettivo 21 giugno 1958 relativi agli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane, il contratto collettivo 29 dicembre 1958 e l'accordo salariale 30 aprile 1959, relativi ai dipendenti dalle aziende artigiane.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attivita' indicate nei contratti ed accordi di cui al primo comma, delle province di Bergamo, Como, Cremona, Milano e Sondrio.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 124. - VILLA
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1