I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo collettivo 7 settembre 1959, relativo agli addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Catania, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Catania.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1