I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo collettivo integrativo 7 marzo 1951, relativo alla classificazione del personale operaio dei cappellifici della zona del Verbano, Cusio e Ossola, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese di cappellifici della zona del Verbano, Cusio e Ossola della provincia di Novara.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1