I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Taranto, il contratto collettivo integrativo 5 aprile 1950 e gli accordi collettivi 11 agosto 1952, 22 giugno 1956 e 24 aprile 1957, relativi ai lavoranti panettieri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Taranto.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1