I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie, i contratti collettivi 1 gennaio 1954, 13 febbraio 1958, 9 luglio 1959, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie della provincia di Torino.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1