IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Visto lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' presso il Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, approvato con proprio decreto in data 7 dicembre 1958, n. 1109, e modificato con propri decreti in data 6 novembre 1960, n. 1603 e 18 febbraio 1961, n. 113;
Vista, la deliberazione adottata dalla Deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena in data 18 ottobre 1961;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il secondo comma dell'art. 4 dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica, utilita' presso il Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico esercente il credito fondiario, e' modificato come segue: "Il fondo di dotazione e' costituito dalla somma di lire 1.000.000.000 (un miliardo), assegnata dal Monte dei Paschi di Siena".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1