IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Bari, il contratto collettivo 9 giugno 1951, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della trebbiatura, stipulato tra la Associazione degli Industriali - Gruppo Trebbiatori - e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la Federazione Salariati e Braccianti Agricoli - U.I.L. -;
Visto, per la provincia di Taranto, l'accordo collettivo 21 giugno 1957, per i prestatori d'opera addetti ai lavori di trebbiatura per conto terzi, stipulato tra la Associazione degli Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Federbraccianti - C.G.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 della provincia di Bari, in data 23 agosto 1960, n. 1 della provincia di Taranto, in data 9 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico;
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati:
- per la provincia di Bari, il contratto collettivo 9 giugno 1951, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della trebbiatura;
- per la provincia di Taranto, l'accordo collettivo 21 giugno 1957, relativo ai prestatori d'opera addetti ai lavori di trebbiatura per conto terzi;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla trebbiatura considerati nel contratto e nell'accordo di cui al primo comma, delle province di Bari e Taranto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1