I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e stato stipulato l'accordo collettivo 30 gennaio 1960, relativo ai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatri delle province di Belluno, Bolzano, Gorizia, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina, nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatri delle province di Belluno, Bolzano, Gorizia, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1