DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1751/1961 - Norme sul trattamento economico e normative dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri e parrucchieri delle province di Belluno, Rovigo, Treviso.

Norme sul trattamento economico e normative dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri e parrucchieri delle province di Belluno, Rovigo, Treviso.

Numero 1751 Anno 1961 GU 24.05.1962 Codice 061U1751

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1751

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Belluno, il contratto collettivo integrativo 12 aprile 1949, relativo ai lavoranti barbieri, parrucchieri, acconciatori per signora;
- per la provincia di Rovigo, l'accordo collettivo 30 settembre 1959, relativo ai lavoranti barbieri e parrucchieri per signora;
- per la provincia di Treviso, il contratto collettivo 1 settembre 1949, relativo ai lavoranti barbieri e parrucchieri, l'accordo collettivo 14 maggio 1959, relativo alla determinazione delle retribuzioni dei barbieri e parrucchieri;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti e negli accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri e parrucchieri delle province di Belluno, Rovigo, Treviso.