I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Belluno, il contratto collettivo integrativo 12 aprile 1949, relativo ai lavoranti barbieri, parrucchieri, acconciatori per signora;
- per la provincia di Rovigo, l'accordo collettivo 30 settembre 1959, relativo ai lavoranti barbieri e parrucchieri per signora;
- per la provincia di Treviso, il contratto collettivo 1 settembre 1949, relativo ai lavoranti barbieri e parrucchieri, l'accordo collettivo 14 maggio 1959, relativo alla determinazione delle retribuzioni dei barbieri e parrucchieri;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti e negli accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri e parrucchieri delle province di Belluno, Rovigo, Treviso.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1