I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 5 aprile 1945, relativo ai lavoranti barbieri, barbieri misti, parrucchieri per signora ed affini, l'accordo collettivo 10 dicembre 1958, relativo al conglobamento, all'aggiornamento delle retribuzioni ed alla gratifica natalizia da corrispondere ai personale dipendente da aziende artigiane di barbieri e parrucchieri;
- per la provincia di Cuneo, l'accordo collettivo 3 aprile 1947, relativo ai lavoranti parrucchieri;
- per la provincia di Asti, il contratto collettivo 2 settembre 1946, relativo ai lavoranti parrucchieri;
- per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 25 ottobre 1948, relativo ai lavoranti barbieri e parrucchieri, l'accordo collettivo integrativo 13 luglio 1950, relativo ai lavoranti barbieri e parrucchieri per uomo e signora, l'accordo collettivo 26 ottobre 1951, relativo alla indennita' di contingenza per la categoria barbieri, l'accordo collettivo 9 novembre 1951, relativo all'orario di lavoro per barbieri, barbieri misti, parrucchieri per signora ed affini, l'accordo collettivo 8 luglio 1957, relativo all'aumento del valore del punto di contingenza giornaliero per i dipendenti da negozi di barbieri e parrucchieri;
- per la provincia di Vercelli, l'accordo collettivo 7 febbraio 1955, relativo alle festivita' nazionali ed infrasettimanali per i lavoranti barbieri parrucchieri ed affini;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi annessi, dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini delle province di Novara, Cuneo, Asti, Torino e Vercelli.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1