I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Parma, lo accordo collettivo i agosto 1959 relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle calzature, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti la produzione delle calzature della provincia di Parma.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1