I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo di lavoro 25 novembre 1955, relativo ai dipendenti dai laboratori di pasticceria ed affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai addetti ai laboratori di pasticceria ed affini, della provincia di Venezia.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1