I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo collettivo 1 ottobre 1959, relativo ai dipendenti dai laboratori di pasticceria della provincia di Lucca, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Lucca.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1