I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo integrativo 1 agosto 1960, relative agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria del legno e del sughero, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero della provincia di Modena.
Il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla corte dei conti, addi' 27 aprile 1932
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n - 80. - VILLA
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1