I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Bologna, relativamente ai lavoratori dipendenti dagli istituiti di cura privati, gli accordi collettivi 13 marzo 1950, 31 luglio 1951 e 3 giugno 1955, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Bologna.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1