I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita', per la quale e stato stipulato, per la provincia di Bari, il contratto collettivo 30 luglio 1960, relativo agli operai addetti ai frantoi oleari, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai addetti ai frantoi oleari della provincia di Bari.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1