I rapporti di lavoro costituiti per le attivita', per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 15 settembre 1947, relativo all'indennita' sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'industria della pellicceria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di confezioni di pellicceria della provincia di Bologna.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1