I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale 11 febbraio 1969, relative al personale marittimo adibito ai lavori di comandata a bordo delle navi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto annesse al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale marittimo adibito ai lavori di comandata a bordo delle cavi.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1