I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Padova, l'accordo collettivo 27 maggio 1959, relativo alla determinazione dei salari da corrispondere ai motoristi, imboccatori e pressatori, addetti ai lavori di trebbiatura e mietitrebbiatura, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso ai presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai motoristi, imboccatori e pressatori, addetti ai lavori di trebbiatura e mietitrebbiatura della provincia di Padova.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1